ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA VICINA

STATUTO


TITOLO I

Denominazione e sede sociale


Art. 1 - è costituita in Firenze una libera associazione culturale e sportiva con denominazione Vicina, con sede in Pistoia, via Antonelli 468/A

L' associazione Vicina è un' associazione culturale sportiva apolitica senza fini di lucro con volontà di operare su tutto il territorio Regionale e/o nazionale, europeo e mondiale.

L'associazione accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) nonché agli statuti e ai regolamenti del Coni, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.


TITOLO II

Scopo dell' associazione


Art. 2 - Vicina è un' associazione apolitica senza fini di lucro che ha come scopi:


  1. lo studio, la pratica, lo sviluppo della cultura cinese in tutte le sue manifestazioni, in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue espressioni, sia a Firenze sia nel territorio nazionale ed internazionale, in stretta collaborazione con le Università, gli Istituti, gli enti culturali, le associazioni culturali, i singoli soggetti attivi su territorio italiano ed internazionale dedito agli stessi campi culturali ed in attività simili e condivisibili.

  2. Lo studio, la pratica, lo sviluppo, la divulgazione o del Wushu e delle arti marziali orientali, in stretta collaborazione con le Università e gli Istituti di Wushu cinesi per quanto riguarda il programma di studio.

  3. Lo studio della storia, della lingua, della filosofia, delle arti figurative ed applicative, della medicina tradizionale cinese ed orientale

  4. Lo scambio socio culturale con le Università e gli istituti cinesi

  5. La divulgazione a mezzo stampa, telematico, multimediale della storia e della cultura cinese in tutti i suoi aspetti e manifestazioni

  6. La promozione, in collaborazione con gli enti pubblici e privati, di iniziative d' interesse collettivo in relazione ai giovani, ai bambini, agli anziani

  7. L' organizzazione di mostre, manifestazioni di carattere artistico culturale

  8. La promozione di varie attività ed iniziative come conferenze, dibattiti, incontri, convegni, seminari, gruppi di studio, proiezioni di films, diapositive aventi come oggetto la Cina e la cultura cinese ed orientale, la filosofia, la storia, la medicina tradizionale cinese.

  9. L' organizzazione e la realizzazione di corsi ed interventi in ambiente scolastico ed extrascolastico destinati all' alfabetizzazione d' emergenza ed al rafforzamento linguistico dei bambini cinesi neoimmigrati e di II generazione nella lingua italiana sul territorio fiorentino, regionale e nazionale. La produzione di materiale didattico destinato a tali interventi.

  10. L' organizzazione e la realizzazione di corsi ed interventi in ambiente scolastico ed extrascolastico destinati ad un' alfabetizzazione nella lingua Cinese Mandarina ed alla diffusione di essa a bambini e/o adolescenti. Tale intervento, così come nel punto h), col fine di tessere delle basi comunicative interculturali e di allacciare rapporti necessari alla costruzione di ponti per una maggiore comprensione culturale e coesione sociale tra le comunità cinese e la comunità italiana su territorio fiorentino, regionale e nazionale.

  11. La promozione, in collaborazione con gli enti pubblici, di iniziative di interesse collettivo in relazione ai giovani ed agli anziani.

  12. L' organizzazione di gare sportive, mostre manifestazioni di carattere sportivo culturale.

  13. L' organizzazione e la realizzazione di attività, di interventi, corsi, gruppi di studio e di dialogo destinati all' accoglienza ed alla coesione sociale degli studenti universitari cinesi in visita od in permanenza sul territorio fiorentino, regionale e nazionale. La realizzazione e la produzione di materiale didattico informativo inerente a tali attività.

  14. L' organizzazione di gruppi di studio e di attività destinate agli studenti universitari specializzandi in lingua e letteratura cinese, in storia cinese, in filosofia orientale ed in quei percorsi didattici inerenti alla Cina ed all' Oriente. La produzione e la realizzazione di materiale didattico informativo inerente a tale attività.

  15. La strutturazione, realizzazione, mantenimento ed organizzazione di una biblioteca interculturale, che raccolga materiale cartaceo, telematico, multimediale dedicato alla Cina, alla storia, alla letteratura, alle arti applicative ed espressive, alla cucina, alla medicina tradizionale, alla filosofia, alla cultura cinese e ad ogni sua espressione e manifestazione.

La realizzazione, il mantenimento e l' aggiornamento di un catalogo multimediale e degli applicativi informatici necessari alla fruizione del pubblico dei corpora acquisiti privatamente, per donazioni, messi a disposizione di enti pubblici e privati.

  1. L' organizzazione di eventi e percorsi turistici per gruppi cinesi in visita sul territorio fiorentino e/o nazionale, e la produzione di materiale illustrativo destinato a tali fini.

  2. L' organizzazione di eventi e gruppi mirati alla diffusione, alla pratica ed allo studio dell' arte culinaria cinese, intesa come una delle espressioni culturali millenarie della Cina, delle proprie minoranze etniche e come possibile attività interculturale per l' avvicinamento e la coesione sociale delle comunità cinesi ed italiane presenti sul territorio fiorentino, regionale e nazionale;

  3. L' organizzazione di viaggi in Cina in stretto accordo con le Università e gli istituti cinesi, per lo studio della cultura cinese, della storia, della filosofia, della lingua e delle arti applicative ed espressive, di ogni aspetto, manifestazione ed espressione della cultura cinese ed orientale.


L' associazione Vicina opera nella più ampia autonomia per le finalità stabilite dal presente statuto, in stretta collaborazione con le università italiane, cinesi, internazionali, con le associazioni culturali e sportive che ne condividano l' orientamento e la dedizione allo studio della cultura cinese ed orientale.


Art. 3 - Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 2, l' associazione potrà:


  1. acquistare, anche in locazione e/o comodato, costruire, vendere e concedere in locazione e/o in comodato e gestire impianti da adibire alla propria attività associativa;

  2. organizzare eventi e/o manifestazioni culturali e ricreative in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro ed attività ricettive in genere per i propri associati;

  3. collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri che seguano gli stessi scopi del Centro o che abbiano settori ed attività specifiche di comune interesse;

  4. gestire corsi di formazione e specializzazione delle discipline promosse.


Art. 4 - Per l' attuazione degli scopi sociali l' associazione Vicina si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati; la stessa potrà avvalersi, altresì, di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, ma soltanto in via marginale ed al fine di assicurare il regolare funzionamento delle strutture, o qualificare e specializzare le sue attività. I dipendenti pubblici potranno prestare la propria attività nell' associazione, fuori dall' orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all' amministrazione di appartenenza. Ai medesimi potranno essere riconosciute esclusivamente le indennità ed i rimborsi di cui all' art. 81, comma 1, lettera m) del testo Unico delle Imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986 n. 917.


Art. 5 - L' associazione finanzia la sua esistenza traendo risorse dalle quote associative - da sottoscrizioni - patrocini - donazioni - attività e servizi vari - dalla vendita di libri e pubblicazioni che riguardano la Cina, la storia, la filosofia, le arti applicative ed espressive, la cucina, la lingua, la medicina tradizionale, ogni attività, espressione e manifestazione della cultura cinese ed orientale, l' organizzazione di viaggi di studio in Cina ed in Italia. L' associazione è direttamente responsabile della sua attività finanziaria - dei bilanci - della propria contabilità.


Art. 6 - L' associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall' elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall' obbligatorietà del bilancio.


TITOLO III

Durata dell' associazione


Art. 7 - La durata dell' associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell' assemblea straordinaria degli associati secondo le modalità stabilite al successivo art. 49.


TITOLO IV

Domanda di ammissione


Art. 8 - Possono far parte dell' associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che vogliono operare pe le finalità e con le modalità stabilite dal presente statuto, quali che siano le proprie convinzioni filosofiche, politiche, religiose, previa iscrizione all' associazione.


Art. 9 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell' associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all' atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all' accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all' Assemblea generale degli associati.


Art. 10 - Tiene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.


Art. 11 - In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la patri potestà parentale.


Art. 12 - La quota associativa non può essere rivalutata, ma può essere trasferita a terzi salvo previa domanda da parte dell' associato e conseguente delibera da parte del Consiglio Direttivo. In caso di diniego, sempre motivato, la quota associativa in questione, e dunque lo stato di associato, permarrà al richiedente fino alla scadenza dei termini.


Art. 13 - I soci possono essere: fondatori, ordinari, onorari e sostenitori.

Soci fondatori: rientrano nella categoria dei soci fondatori quelli che hanno partecipato all' atto costitutivo dell' associazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali.


Soci ordinari: rientrano nella categoria dei soci ordinari coloro che, avendo presentato l' apposita domanda di adesione siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono tenuti al pagamento di una quota sociale il cui importo e modalità di pagamento sono fissati dal Consiglio Direttivo in carica.


Soci onorari: rientrano nella categoria dei soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti nelle discipline in cui opera l' associazione, che presentano notevoli capacità artistiche, scientifiche e culturali, nonchè alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento. Le nomine a socio onorario sono riservate all' assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Non sono vincolati ad oneri relativi alle quote sociali, hanno diritto di volo e sono eleggibili alle cariche sociali.


Soci sostenitori: rientrano nella categoria dei soci sostenitori coloro che svolgono una determinata ed insostituibile opera a favore dell' associazione, contribuendo allo sviluppo della stessa. Sono soci sostenitori anche colo che in modo considerevole la sostengono finanziariamente, nonché coloro che si vedono assegnare tale carica dal Consiglio Direttivo, previa loro accettazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali.


TITOLO V

Diritti e doveri dei soci


Art. 14 - Ogni socio in regola col pagamento delle quote associative ha diritto di partecipare secondo le norme del presente statuto alle attività associative, di usufruire di tutti i mezzi ed i vantaggi che l' associazione mette a disposizione e di far parte dei vari organi della stessa.


Art. 15 - Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell' ammissione, del diritto di partecipare nelle assemblee sociali nonché dell' elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.


Art. 16 - La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dall' apposito regolamento.


Art. 17 - I soci devono rispettare lo Statuto e pagare le quote associative nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di soci è incompatibile con atti non conformi o contrari allo spirito ed alla lettera del presente statuto. I responsabili di tali atti vengono richiamati e nei casi più gravi allontanati dall' Associazione con provvedimento del Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, secondo quanto disposto dal successivo art. 20).


Art. 18 - I soci sono impegnati ad utilizzare i simboli dell' associazione, nonché i bei di proprietà od in uso dello stesso esclusivamente per attività ed ai fini associativi.


TITOLO VI

Decadenza dei soci


Art. 19 - Il rapporto sociale si estingue per tutte le categorie di soci:

  • con il decesso del socio

  • con le dimissioni volontarie

  • per morosità immotivata protrattasi per oltre 3 mesi dalla scadenza del versamento richiesto delle quote associative, fermo restando l' addebito del versamento;

  • per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunziata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro l' associazione e/o fuori di essa, ma a nome o coinvolgendo anche indirettamente l' associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, altresì contravvenendo a quanto disposto dal regolamento redatto dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi fondamentali del presente Statuto.

  • Per scioglimento dell' associazione ai sensi di cui all' art. 49) del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo ha efficacia immediata dalla data di comunicazione del provvedimento stesso al socio.

Egli può essere riammesso, previa presentazione di domanda scritta al Presidente, contenente ovvie spiegazioni e motivazioni che lo discolpino da quanto ponderi precedente atto di radiazione. Il Presidente convocherà assemblea straordinaria del Consiglio Direttivo e potrà concedere al richiedente di parteciparvi per poter esplicare la propria situazione. Il Consiglio Direttivo dunque procederà alla votazione della sua riammissione, che comporterà il mantenimento della sua qualità di socio con tutti i diritti ed i doveri derivati.


TITOLO VII

Norme Disciplinari e Provvedimento Disciplinare


Art. 20 - è passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile direttamente di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell' Associazione e di scorrettezze disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di Socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

  1. richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell' infrazione;

  2. sospensione temporanea fino ad un massimo di tredici (13) mesi da ogni attività sociale;

  3. esclusione del socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni, eventi, gruppi ed attività culturali di ogni genere;

  4. radiazione del socio

Le sanzioni di cui ai punti b) e c) possono anche prevedere inibizione a frequentare la sede sociale ed i relativi impianti gestiti dalla associazione. La recidiva specifica o generica è considerata un' aggravante.

La radiazione di qualunque socio è deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti; l' atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l' invito all' incolpato e far prevenire al Consiglio Direttivo entro quindici (15) giorni sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata per scritto all' incolpato ed al denunciante.

Il Consiglio Direttivo, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell' incolpato.


TITOLO VIII

Organi associativi


Art. 21 - Gli organi dell' associazione Vicina sono:

  • l' Assemblea dei soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente; il Vice Presidente;

  • il Segretario

  • il Tesoriere

tutte le cariche sopraindicate hanno la durata di 5 anni e sono rinnovabili.


TITOLO IX

L' Assemblea dei soci


Art. 22 - L' Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell' associazione, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l' universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Essa deve essere convocata presso la sede sociale o comunque in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.


Art. 23 - La convocazione dell' assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, avverrà almeno otto (8) giorni prima della data scelta per la riunione mediante affissioni di avviso nella sede dell' associazione. Nella convocazione dell' assemblea devono essere indicati la data, il luogo e l' ora dell' adunanza e l' elenco delle materie da trattare.


Art. 24 - Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in loro mancanza, da una delle persone legittimamente intervenute all' assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.


Art. 25 - L' assemblea nomina un segretario e se è necessario due (2) scrutatori. Nell' assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L' assistenza di un segretario non è necessaria quando il verbale dell' assemblea sia redatto da un Notaio.


Art. 26 - Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l' ordine delle votazioni. Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e se nominati dai due scrutatori.


Art. 27 - Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell' Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

Hanno diritto al voto i soci maggiorenni ed i soci minorenni superiori ai 16 anni d' età. Ogni socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da un altro socio, ma nessuno può rappresentare più di tre (3) soci.


Art. 28 - L' Assemblea Ordinaria.

L' assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo:

  1. da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative

all' atto della richiesta che ne propongono l' ordine del giorno;

  1. nel caso che, in particolari circostanze, se ne manifesti la necessità, da un quarto dei soci aventi diritto di voto;

  2. da almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo.

Nei suddetti casi la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo. L' assemblea potrà, altresì, essere convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.

L' assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

  • indirizzi e direttive generali dell' Associazione;

  • l' approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo;

  • l' elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

  • ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell' Assemblea Straordinaria.

Essa è convocata a cura del presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l' anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale per l' approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l' esame del bilancio preventivo. Il rendiconto annuale e le delibere verranno depositate presso la segreteria dell' associazione.

L' assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Art. 29 - L' assemblea straordinaria

L' assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- L' approvazione e la modifica dell' atto costitutivo e dello statuto

- lo scioglimento dell' associazione e le modalità della sua liquidazione

- la devoluzione del fondo comune

L' assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Art. 30 - Trascorsa un' ora dalla prima convocazione tanto l' assemblea ordinaria quanto l' assemblea straordinaria si intendono riunite in seconda convocazione essendo validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo il disposto del successivo art. 49).


TITOLO X

Il Consiglio Direttivo


Art. 31 - Il Consiglio Direttivo nominato dall' assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo deve essere composto da un numero di membri che viene stabilito dall' assemblea non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9) consiglieri, e nel proprio ambito nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente dell' Associazione presiede il Consiglio Direttivo ed nominato dall' assemblea ordinaria dei soci.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgersi in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque (5) anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.


Art. 32 - Possono ricoprire cariche sociali tutti i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni o minorenni purchè d' età non inferiore ai 16 anni. Possono ricoprire tali cariche anche individui associati ad altri enti, pubblici o privati, a titolo gratuito e volontario.


Art. 33 - Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.


Art. 34 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione e la massima trasparenza delle direzioni percorse e delle direzioni intraprese.


Art. 35 - Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell' esercizio venissero a mancare uno (1) o più consiglieri in numero che non superi la metà del plenum del Consiglio, i rimanenti provvederanno all' integrazione dello stesso

- con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell' ultimo consigliere eletto. La graduatoria degli associati che hanno riportato voti per l' elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata in carica dello stesso.

- Con il subentro di altro/i soggetto/i, in regola con il pagamento della quota sociale, che si candidi con domanda scritta a ricoprire tale mansione associativa. Il Presidente presenterà al Consiglio Direttivo tale candidatura, ed il Consiglio provvederà alla votazione, e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Ove non vi siano candidati che presentino le sopra esposte caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.


Art. 36 - Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.


Art. 37 - il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni, o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l' assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell' amministrazione ordinaria dell' associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.


Art. 38 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due (2) dei Consiglieri, senza formalità obbligatorie, ma con l' obbligo di rendere fruibile il verbale secondo le specifiche dell' art. 34) di cui spora .


Art. 39 - I consiglieri sono automaticamente revocati:

- in caso di morte;

- in caso di dimissioni;

- alla scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, provvedere a revocare la carica qualora si verificassero le seguenti condizioni:

- assenza ingiustificata a tre (3) sedute consecutive del Consiglio Direttivo;

- mancato espletamento della propria carica;

- comportamenti contrari alla legge, alla morale, alle regole di corretta convivenza civica, alle norme del presente statuto, nonchè al regolamento interno dell' Associazione ed all' impedimento del libero e sereno godimento dei soci delle risorse associative.

Tale provvedimento dovrà essere deliberato in assemblea del Consiglio, dunque redatto e notificato al consigliere espulso, e dunque verrà indetta assemblea dei soci

- per informare gli associati dei fatti e delle delibere;

- per proporre candidature ad integrare il Consigliere vacante.

Il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione di consiglieri revocati prima della scadenza del mandato secondo le specifiche dell' art. 35 di cui sopra, oppure procedere per cooptazione. I consiglieri cooptati rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.


Art. 40 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consultivo da sottoporre all' assemblea

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l' anno e convocare l' assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum stabiliti dal presente Statuto;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all' attività sociale da sottoporre all' approvazione dell' assemblea degli associati;

e) adottare provvedimenti disciplinari verso i soci qualora si dovessero rendere necessari

f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l' attuazione delle decisioni dell' assemblea dei soci;

g) stipulare atti e contratti relativi a diritti immobiliari

h) stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari e postali, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per l adesione delle strutture ricreative e ricettive dell' associazione;

i) delegare i poteri di firma

j) nominare e revocare dirigenti, funzionari, impiegati ed incaricati, assumere e licenziare personale dipendente ed emanare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 4) e nel rispetto delle norme legali specifiche.


TITOLO XI

Il presidente ed il Vice Presidente


Art. 41 - Il Presidente dirige l' associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell' autonomia degli altri organi sociali. Il Presidente rappresenta l' Associazione nei confronti di enti, istituzioni e terzi in generale, nonchè nelle azioni giudiziarie attive e passive; il Presidente stipula contratti. La durata della carica è di cinque (5) anni ed è rinnovabile.

Inoltre i suoi compiti sono:

- controllare le esecuzioni delle deliberazioni e del Consiglio Direttivo;

- valutare le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo;

- adottare provvedimenti d' urgenza, salvo riferirne al Consiglio Direttivo;

- firmare gli atti dell' Associazione;

- convocare l' assemblea su richiesta;

- presentare i rendiconti all' assemblea previa relazione al Consiglio Direttivo;

- richiamare ed intervenire direttamente con quei soci la cui condotta non si sposa con il presente Statuto, con il regolamento interno dell' Associazione, che impedisca od ostacoli la fruizione ed il libero godimento delle risorse associative agli altri soci, salvo riferirne al Consiglio Direttivo.


Art. 42 - Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i proprio compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell' espletamento delle proprie funzioni e ne sostituisce le veci nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto.


TITOLO XII

Il Segretario


Art. 43 - il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni dell' assemblea dei Soci, del Presidente, del Consiglio Direttivo.

Redige i verbali delle riunioni, è responsabile dell' esecuzione delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo; coordina l' attività per il raggiungimento dei fini statutari; controfirma gli atti ufficiali dell' associazione. Compila e tiene aggiornato il libro dei soci; provvede alla corrispondenza e redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale per conto del Consiglio Direttivo.


TITOLO XIII

Il Tesoriere ed il Fondo Comune


Art. 44 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la conservazione del patrimonio e si incarica della riscossione di somme e valori, di fare pagamenti e di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.


Art. 45 - Il Fondo comune

Il Fondo Comune è destinato alo svolgimento di tutte le attività dell' associazione, e d ‘ costituito:

- dalle quote associative versate dai soci, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;

- dagli eventuali altri provvedimenti generati dalle attività ed iniziative dell' associazione;

- dalle eccedenze attive di gestione;

- da tutti i contributi ed i beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti;

- dal fondo di riserva;

- da lasciti e donazioni.


Art. 46 - è fatto divieto assoluto distribuire, anche in modo indiretto e parziale, gli utili e gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve ed i capitali durante la vita dell' Associazione, salvo che ciò sia imposto dalla legge o da contratti regolarmente stipulati.



TITOLO XIV

Scioglimento dell' Associazione


Art. 47 - Per deliberare lo scioglimento dell' associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.


Art. 48 - In qualsiasi caso di scioglimento l' associazione devolverà il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 62 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.